Dopo aver trattato dei profili giuridici e delle questioni relative al rapporto, inizialmente inesistente, tra ordinamento giuridico e sportivo ed aver fatto cenno ai soggetti istituzionali (C.O.N.I., F.I.P. e Legabasket), diamo conto dei soggetti che, realmente, svolgono l’attività sportiva che impegna milioni di italiani come praticanti o semplici spettatori.
Le società sportive sono di due tipi: professionistiche e dilettantistiche.
Le società che operano nel panorama del basket di serie A, la vetrina del movimento cestistico nazionale, afferiscono alla prima categoria.
Le prerogative delle società sportive professionistiche sono fissate dall’art. 10 della legge n. 91/1981 (si rinvia, per brevità espositiva, alla nota[1]).
Nel caso del basket, il 9 luglio 1994, la XXIX assemblea generale straordinaria tenutasi a Ostia, modificando lo Statuto, ha sancito il passaggio al professionismo del basket di Serie A, seguendo l’esempio di altri sport come il calcio, il ciclismo, il motociclismo e il pugilato.
Pertanto, le associazioni sportive che compongono la Lega A, sono state obbligate a trasformarsi in società di capitali ([2]). Dalla stagione sportiva 1994/1995 giocatori e allenatori sono diventati, a tutti gli effetti, lavoratori dipendenti e, dal 1999/2000, gli atleti italiani sono stati “svincolati”, a seguito della legge 18 novembre 1996 n. 586, c.d. “legge Bosman” dal cognome del calciatore belga che ricorse alla Corte di Giustizia europea per vedere riconosciuta la possibilità di trasferirsi ad un’altra società sportiva senza l’obbligo da parte di quest’ultima di pagare una indennità al titolo di trasferimento.
Successivamente il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., con delibera del 23 marzo 2004, ha fissato i criteri generali e le modalità con cui devono essere effettuati i controlli sulle società professionistiche da parte delle Federazioni nazionali.
A seguito di tali modifiche normative, le società sportive professionistiche sono state equiparate alle società di capitali commerciali, con la possibilità quindi di effettuare operazioni sul capitale e di negoziare, nei mercati primari, le proprie azioni (nel calcio Juventus, Lazio e Roma sono le più importanti), per cui anche le decisioni sbagliate di un arbitro in un campo di calcio (basti pensare alle polemiche seguite al big-match Juventus-Roma del 5 ottobre 2014) possono influire negativamente sul valore delle azioni ed entrare nel mirino degli organi di vigilanza.
Le società sportive dilettantistiche, come ha rilevato Mocchetti ([3]), nello sport dilettantistico italiano, possono assumere una delle seguenti tre forme:
- l’associazione sportiva priva di responsabilità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg.cod. civ.;
- l’associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al citato D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- la società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
La veste di associazione sportiva dilettantistica è quella utilizzata nel 95% dei casi, dalle società sportive dilettantistiche e comporta indubbi benefici fiscali per effetto dell’art. 74 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva (e dunque per potere usufruire delle agevolazioni fiscali) è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro tenuto dal C.O.N.I. ([4])
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica, mentre nello statuto devono essere espressamente previsti l’oggetto sociale; l’attribuzione della rappresentanza legale; l’assenza dei fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati o tra i soci anche in forme indirette, oltre al richiamo ai principi etici dell’ordinamento sportivo. Le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del codice civile, hanno i conseguenti obblighi fiscali ed amministrativi. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo dell’associazione dilettantistica non riconosciuta che ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto snella: la ratio è quella di non imporre ai sodalizi adempimenti eccessivamente onerosi, per cui, dal punto di vista contabile, è richiesta la redazione di un rendiconto economico-finanziario ed è lasciato all’autonomia statutaria stabilirne le modalità.
La società di capitali sportiva dilettantistica, nuova tipologia di società di capitali caratterizzata da finalità non lucrative, si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari, regolamentata dall’art. 90 legge n. 289/2002 (“Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”). E’ stato sostenuto ([5]) che si va verso un sistema speciale che vede nelle società schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei, cioè, al perseguimento di attività lucrative e non. La società di capitali sportiva dilettantistica è costituita, secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Tale forma giuridica può essere la naturale evoluzione di un soggetto sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. Mocchetti ipotizza, ad esempio, una “associazione per la pratica del volo sportivo” che sia divenuta proprietaria di più velivoli. L’incrementarsi di tale attività sportiva comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie consistenti, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi, per cui la forma giuridica della società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta ([6]).
[1] Legge n. 91 del 23.03.1981 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, art. 10: “Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all’articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale. L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali. L’atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 11.L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote. L’affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso”. [2] Le società di capitali sono quelle in cui l’elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto a quello soggettivo rappresentato dai soci, la cui partecipazione al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria. Le caratteristiche delle società di capitali sono la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio) ad eccezione le s.a.p.a., (società in accomandita per azioni); la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata per cui i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; il potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio e l’organizzazione di genere corporativo con organi definiti dalla legge. Le società di capitali si dividono in: società per azioni (SpA); società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); società a responsabilità limitata (Srl) e società cooperative. [3] MOCCHETTI B., Trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società di capitali, a cura della Commissione di diritto societario dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, Riv. Diritto e pratica delle società, ed. Il Sole 24 ore, n. 2 febbraio 2010. [4] DEL RE G., Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche, 8 maggio 2014. [5] GUGLIELMO R. , Studio n. 5271/I del Consiglio nazionale del Notariato, pag. 7. [6] MOCCHETTI B., op. citata nota n. 77.